Art. 2
In vigore dal 6 set 2024
1. Il mandato dei coordinatori europei ha inizio il giorno dell’entrata in vigore della presente decisione e termina quattro anni dopo tale data.
2. Il mandato dei coordinatori può essere rinnovato. Un coordinatore europeo può, in qualsiasi momento, chiedere alla Commissione di mettere fine al suo mandato.
Storico versioni
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