Art. 2

In vigore dal 6 set 2024
1.   Il mandato dei coordinatori europei ha inizio il giorno dell’entrata in vigore della presente decisione e termina quattro anni dopo tale data. 2.   Il mandato dei coordinatori può essere rinnovato. Un coordinatore europeo può, in qualsiasi momento, chiedere alla Commissione di mettere fine al suo mandato.
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Art. 2 Decisione (UE) 2024/2383 — Testo vigente | Portale Normativo