Art. 2

In vigore dal 4 set 2024
La Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2024/2200 — Testo vigente | Portale Normativo