Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 29 ago 2024
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione definisce a livello di Unione:
a)
le zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza come pure un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, che la Grecia deve istituire, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini sul suo territorio;
b)
la durata delle misure di controllo della malattia da applicare nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Storico versioni
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