Art. 3

Misure nella zona soggetta a restrizioni

In vigore dal 30 lug 2024
Misure nella zona soggetta a restrizioni I movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato, lettera B, della presente decisione sono vietati fino ai termini indicati per ciascuna zona nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione.
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Misure nella zona soggetta a restrizioni (Art. 3 Decisione (UE) 2024/2132) — Testo vigente | Portale Normativo