Art. 1

Rinnovo della designazione degli organismi di rilascio

In vigore dal 30 lug 2024
Rinnovo della designazione degli organismi di rilascio La designazione degli organismi di rilascio elencati nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/939 è rinnovata per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 giugno 2024 fino al 27 giugno 2029.
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