Art. 2

Istituzione di una zona soggetta a restrizioni

In vigore dal 29 lug 2024
Istituzione di una zona soggetta a restrizioni La Romania provvede affinché: a) sia immediatamente istituita dall'autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite nel medesimo articolo; b) le zone di protezione e di sorveglianza e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione; c) le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato della presente decisione.
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Istituzione di una zona soggetta a restrizioni (Art. 2 Decisione (UE) 2024/2119) — Testo vigente | Portale Normativo