Art. 12
Coordinamento
In vigore dal 26 lug 2024
Coordinamento
1. L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle del SEAE e della Commissione. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle delegazioni dell’Unione e alle missioni degli Stati membri nella regione dei Grandi Laghi.
2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. A tal fine l’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.
Storico versioni
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