Art. 3

Mandato

In vigore dal 26 lug 2024
Mandato Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di: a) sostenere la prospettiva europea del Kosovo e il ravvicinamento all’Unione, in linea con la sua prospettiva regionale, in conformità dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e della decisione del Consiglio (UE) 2015/1988 e in linea con le pertinenti conclusioni del Consiglio, mediante iniziative mirate di comunicazione pubblica e di divulgazione dell’Unione intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica del Kosovo su questioni connesse con l’Unione, anche per quanto riguarda il lavoro svolto da EULEX KOSOVO; b) monitorare, assistere e facilitare, con tutti i mezzi e gli strumenti a disposizione dell’RSUE e con il sostegno dell’ufficio dell’Unione in Kosovo, i progressi in merito alle priorità politiche, economiche ed europee, comprese la sicurezza e la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, in linea con le rispettive competenze e responsabilità istituzionali, e sostenere l’attuazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione anche mediante il programma di riforma europeo; c) contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo, anche in relazione alle donne e ai bambini, alla dimensione di genere, alla diversità e all’inclusione, nonché alla protezione delle minoranze, conformemente alla politica e agli orientamenti dell’Unione in materia di diritti umani; d) promuovere il coordinamento politico generale dell’Unione in Kosovo; e) rafforzare la presenza dell’Unione in Kosovo e garantirne la coerenza, l’efficacia e la visibilità; coordinare la strategia di comunicazione pubblica dell’Unione in Kosovo, anche collaborando strettamente con l’RSUE per il dialogo Belgrado-Pristina e il capo della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO); f) fornire orientamenti politici a livello locale al capo di EULEX KOSOVO, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive della missione nonché il futuro trasferimento delle sue attività all’RSUE o all’ufficio dell’Unione in Kosovo e/o alle autorità locali, a seconda dei casi e se le circostanze locali lo consentono; g) sostenere, ove necessario, il dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall’AR, puntando a promuovere un ambiente propizio al processo; offrire consulenza e competenze politiche a livello locale all’RSUE per il dialogo Belgrado-Pristina; h) sostenere il mandato delle sezioni specializzate e della procura specializzata, ove opportuno, in coordinamento con EULEX KOSOVO, anche mediante attività di comunicazione e sensibilizzazione.
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Mandato (Art. 3 Decisione (UE) 2024/2084) — Testo vigente | Portale Normativo