Art. 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

In vigore dal 26 lug 2024
Accesso alle informazioni e supporto logistico 1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso alle informazioni pertinenti. 2.   La delegazione dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
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