Art. 3
Mandato
In vigore dal 26 lug 2024
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:
a)
sviluppare contatti con i governi, i parlamenti, altri attori politici chiave e la società civile nella regione;
b)
incoraggiare i paesi della regione a cooperare e agevolare tale cooperazione su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata; incoraggiare e agevolare, ove possibile, la cooperazione transfrontaliera e oltre i confini per rispondere alle esigenze locali e creare fiducia e riconciliazione;
c)
contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti secondo i principi del diritto internazionale e facilitare l’attuazione di tale soluzione in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e l’OSCE;
d)
riguardo alla crisi in Georgia:
i)
contribuire alla preparazione delle discussioni internazionali di cui al punto 6 del piano di soluzione del 12 agosto 2008, le discussioni internazionali di Ginevra, e delle relative misure di attuazione dell’8 settembre 2008, inclusi le modalità della sicurezza e della stabilità nella regione, la questione dei rifugiati e degli sfollati interni, in base ai principi riconosciuti a livello internazionale, e qualsiasi altro argomento, di comune accordo tra le parti;
ii)
contribuire a definire la posizione dell’Unione e rappresentarla, a livello di RSUE, nelle discussioni di cui al punto i); e
iii)
agevolare l’attuazione del piano di soluzione del 12 agosto 2008 e delle relative misure di attuazione dell’8 settembre 2008;
e)
per quanto riguarda il processo di normalizzazione tra Armenia e Azerbaigian
i)
facilitare gli incontri tra le parti al fine di raggiungere un accordo di pace globale, equo e duraturo, basato sul riconoscimento reciproco dell’integrità territoriale;
ii)
coordinare gli sforzi con i partner internazionali; e
iii)
promuovere il coinvolgimento di tutti i settori della società in entrambi i paesi;
f)
favorire lo sviluppo e l’attuazione di misure intese a rafforzare la fiducia in coordinamento con le competenze degli Stati membri, ove disponibili e ove opportuno;
g)
agevolare gli sforzi inclusivi di costruzione della pace nelle società e contribuirvi allo scopo di superare i conflitti e consolidare la pace;
h)
assistere nella preparazione, se del caso, di contributi dell’Unione a possibili soluzioni del conflitto;
i)
intensificare il dialogo tra l’Unione e i principali soggetti interessati relativamente alla regione;
j)
assistere l’Unione nell’ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti del Caucaso meridionale, in particolare nell’apertura delle frontiere e modalità di comunicazione;
k)
nell’ambito delle attività stabilite nel presente articolo, contribuire all’attuazione della politica e degli orientamenti dell’Unione in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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