Art. 12
Coordinamento
In vigore dal 26 lug 2024
Coordinamento
1. L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Se del caso, si cercherà di stabilire un coordinamento con gli Stati membri. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) e al capo della missione dell’Unione europea in Armenia (EUMA), in stretto coordinamento con i rispettivi capi delle delegazioni dell’Unione in Georgia e in Armenia. Se necessario, l’RSUE e il comandante dell’operazione civile dell’EUMM Georgia e dell’EUMA Armenia si consultano reciprocamente. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
Storico versioni
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