Art. 1
In vigore dal 22 lug 2024
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di organi del Consiglio d’Europa riguardo allo status dell’Unione europea nell’Accordo parziale allargato sul Registro dei danni causati dall’aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina («Registro») è notificare la modifica dello status dell’Unione da membro associato a partecipante conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, dello Statuto del Registro.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 e la modifica dello status prevista non pregiudicano la competenza degli Stati membri per quanto riguarda il Registro.
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