Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

In vigore dal 22 lug 2024
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Mauritania («beneficiario»), finanziata nell’ambito dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   Gli obiettivi della misura di assistenza sono i seguenti: a) rafforzare le capacità delle forze armate della Mauritania nelle componenti terrestri, aeree, marittime e mediche per garantire la sicurezza nel paese e nella regione; b) sostenere le attività di sorveglianza terrestre e marittima e di deterrenza della Mauritania, nonché le operazioni militari alle frontiere orientali e meridionali del paese e nella sua zona marittima; c) proteggere meglio la popolazione civile; d) contribuire alla pace e alla stabilità nella regione. 3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza: a) dispositivi di protezione individuale per combattenti; b) apparecchiature mediche; c) una gamma di apparecchiature aeronautiche multiuso necessarie per i servizi a terra degli aeromobili; d) un pattugliatore navale. La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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