Art. 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
In vigore dal 22 lug 2024
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore della Mauritania («beneficiario»), finanziata nell’ambito dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. Gli obiettivi della misura di assistenza sono i seguenti:
a)
rafforzare le capacità delle forze armate della Mauritania nelle componenti terrestri, aeree, marittime e mediche per garantire la sicurezza nel paese e nella regione;
b)
sostenere le attività di sorveglianza terrestre e marittima e di deterrenza della Mauritania, nonché le operazioni militari alle frontiere orientali e meridionali del paese e nella sua zona marittima;
c)
proteggere meglio la popolazione civile;
d)
contribuire alla pace e alla stabilità nella regione.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:
a)
dispositivi di protezione individuale per combattenti;
b)
apparecchiature mediche;
c)
una gamma di apparecchiature aeronautiche multiuso necessarie per i servizi a terra degli aeromobili;
d)
un pattugliatore navale.
La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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