Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

In vigore dal 22 lug 2024
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica d’Armenia («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   La misura di assistenza ha gli obiettivi seguenti: a) contribuire a potenziare le capacità delle forze armate della Repubblica d’Armenia al fine di rafforzare la sicurezza nazionale, la stabilità e la resilienza nel settore della difesa, in linea con la politica generale dell’Unione relativa alla Repubblica d’Armenia; b) consentire alle forze armate della Repubblica d’Armenia di migliorare l’efficacia operativa, accelerare il rispetto delle norme dell’Unione e l’interoperabilità e, in tal modo, proteggere meglio i civili nelle crisi e nelle emergenze; c) rafforzare le capacità della Repubblica d’Armenia per quanto riguarda la sua partecipazione alle missioni e operazioni militari dell’Unione in ambito PSDC. 3.   Per conseguire gli obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia le attrezzature per la logistica non concepite per l’uso letale della forza, vale a dire una capacità di accampamento mobile per un’unità delle dimensioni di un battaglione, compresi una struttura di trattamento medico di ruolo 1. La misura di assistenza finanzia altresì i servizi e le forniture relativi, compresa la formazione tecnica, ove richiesta. 4.   La durata della misura di assistenza è di 30 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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