Art. 1

In vigore dal 19 lug 2024
La Grecia provvede affinché: a) sia immediatamente istituita dall'autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza e un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite nel medesimo articolo; b) le zone di protezione e di sorveglianza e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione; c) le necessarie misure nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino alle date di cui all'allegato della presente decisione.
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