Art. 1

Modifiche

In vigore dal 16 lug 2024
Modifiche La decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) è modificata come segue: 1) all’, è aggiunto il seguente paragrafo: «5.   In caso di interruzione di TARGET prolungata nell’arco di diverse giornate operative, come indicato all’articolo 187 bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (*1), si applicano i paragrafi da 1 a 4. Tuttavia, laddove gli enti che sono controparti idonee nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema con accesso alle operazioni di deposito dell’Eurosistema in conformità a tale indirizzo sono soggetti a tale interruzione di TARGET, le riserve in eccesso che superano eventuali detrazioni applicabili in conformità al paragrafo 2 sono automaticamente remunerate per il periodo di interruzione di TARGET al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, se il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è maggiore di zero. Se l’accesso di una controparte idonea al deposito presso la banca centrale è soggetto a un limite, la remunerazione stabilita nel precedente periodo si applica esclusivamente all’importo di riserve in eccesso di tale controparte che non supera tale limite. (*1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).»;" 2) L’ è sostituito dal seguente: « Remunerazione di taluni depositi detenuti presso la BCE 1.   La BCE applica i tassi di remunerazione di cui all’, paragrafo 4, della decisione (UE) 2024/1209 della Banca centrale europea (BCE/2024/11) (*2) ad alcuni depositi detenuti presso la BCE come segue: a) per i conti accesi in conformità alla decisione BCE/2003/14 della Banca centrale europea (*3) , alla decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea (*4) , alla decisione BCE/2010/17 della Banca centrale europea (*5) , alla decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea (*6) e al regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio (*7) , il tasso di remunerazione come stabilito all’, paragrafo 4, lettera a), punto i), della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11); b) per gli altri conti di deposito per il Meccanismo europeo di stabilità e per la European Financial Stability Facility non contemplati alla lettera a), il tasso di remunerazione come stabilito all’, paragrafo 4, lettera b), della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11). Tuttavia, per il periodo in cui è necessaria la giacenza di depositi di cui alla lettera a) anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle disposizioni normative o contrattuali applicabili al servizio interessato, la BCE applica il tasso di remunerazione di cui all’, paragrafo 4, lettera a), punto ii), della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11). 2.   La BCE applica il tasso di remunerazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), punto i), della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) al conto dedicato acceso presso la BCE in conformità all’articolo 13, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione, del 14 aprile 2021, che stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di concessione di prestiti relative ai prestiti concessi in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) e utilizzati ai fini delle giacenze monetarie prudenziali in relazione a: a) il programma NextGenerationEU; b) lo strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (*9) ; c) qualsiasi altro programma di finanziamento dell’Unione europea come convenuto dalla BCE e dalla Commissione: Tuttavia,per l’importo aggregato dei depositi detenuti in tale conto dedicato non eccedente l’importo di 20 miliardi di euro, la BCE applica il tasso di remunerazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), punto ii) della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11). (*2)  Decisione (UE) 2024/1209 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2024, relativa alla remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE/2024/11) (GU L, 2024/1209, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj)." (*3)  Decisione BCE/2003/14 della Banca centrale europea, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell’ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 35)." (*4)  Decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea, del 10 maggio 2010, riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7 (GU L 119 del 13.5.2010, pag. 24)." (*5)  Decisione BCE/2010/17 della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2010, concernente l’amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall’Unione nell’ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 275 del 20.10.2010, pag. 10)." (*6)  Decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2010, concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell’EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (GU L 10 del 14.1.2011, pag. 7)." (*7)  Regolamento del Consiglio (UE) 2020/672, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1)." (*8)  C(2021) 2502 final." (*9)  Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 1).»."
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