Art. 1

In vigore dal 15 lug 2024
Le misure di attuazione sono modificate nel modo seguente: (1) L'articolo 28 è così modificato: (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il deputato che, in applicazione dell'articolo 182 del regolamento del Parlamento, è soggetto a una misura di espulsione dalla seduta perde il suo diritto all'indennità di soggiorno di cui all'articolo 24 delle presenti misure di attuazione per la durata dell'espulsione.» ; (b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il deputato perde il suo diritto all'indennità di soggiorno di cui all'articolo 24 delle presenti misure di attuazione se così deciso dal Presidente del Parlamento a norma dell'articolo 183 del regolamento del Parlamento.» . (2) All'articolo 29, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L'importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all'articolo 30 è fissato a 29 557 EUR con effetto dal 1° gennaio 2024.» .
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