Art. 1
In vigore dal 15 lug 2024
Le misure di attuazione sono modificate nel modo seguente:
(1)
L'articolo 28 è così modificato:
(a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il deputato che, in applicazione dell'articolo 182 del regolamento del Parlamento, è soggetto a una misura di espulsione dalla seduta perde il suo diritto all'indennità di soggiorno di cui all'articolo 24 delle presenti misure di attuazione per la durata dell'espulsione.»
;
(b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il deputato perde il suo diritto all'indennità di soggiorno di cui all'articolo 24 delle presenti misure di attuazione se così deciso dal Presidente del Parlamento a norma dell'articolo 183 del regolamento del Parlamento.»
.
(2)
All'articolo 29, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all'articolo 30 è fissato a 29 557 EUR con effetto dal 1° gennaio 2024.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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