Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

In vigore dal 15 lug 2024
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore dell’Albania («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   Gli obiettivi della misura di assistenza sono i seguenti: a) contribuire a potenziare le capacità delle forze armate albanesi al fine di rafforzare la sicurezza, la stabilità e la resilienza nazionali nel settore della difesa, in linea con la politica generale dell’Unione sull’Albania; b) migliorare l’efficacia operativa della forza terreste albanese in quanto utente finale della misura di assistenza, in termini di mobilità, manovrabilità e protezione, aumentare il rispetto delle norme dell’Unione, migliorare l’interoperabilità e, di conseguenza, proteggere meglio la popolazione civile nelle crisi ed emergenze; c) potenziare le capacità dell’Albania per quanto riguarda la sua partecipazione alle missioni e operazioni militari dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune e ai gruppi tattici dell’Unione. 3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia veicoli polivalenti corazzati leggeri non concepiti per l’uso letale della forza. La misura di assistenza finanzia anche forniture e servizi correlati, compresa la formazione tecnica, ove necessario. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:1979:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo