Art. 1

In vigore dal 15 lug 2024
La decisione (PESC) 2023/1532 è così modificata: 1) l’articolo 3 è così modificato: a) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 8, l’autorizzazione si considera concessa.» ; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «10.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 8 e 9 entro due settimane da tali autorizzazioni. 11.   I divieti di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, non si applicano fino al 27 ottobre 2023 agli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 26 luglio 2023 o da contratti accessori necessari per l’esecuzione di tale contratto.» ; 2) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 La presente decisione si applica fino al 27 luglio 2025 ed è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, se del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. Le eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafi 7, 8 e 9 per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione. »; 3) l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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