Art. 1
In vigore dal 15 lug 2024
All’articolo 9 della decisione (PESC) 2021/1277, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2025 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Storico versioni
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