Art. 1

In vigore dal 8 lug 2024
La compensazione a favore di Caremar e la priorità nell’assegnazione degli accosti per la fornitura di servizi marittimi nel quadro della proroga della convenzione iniziale per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 luglio 2012 costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L’Italia ha dato esecuzione all’aiuto a favore di Caremar in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Tale aiuto è compatibile con il mercato interno.
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