Art. 1

Modifiche

In vigore dal 3 lug 2024
Modifiche La decisione BCE/2004/2 è modificata come segue: 1) l’.5 è sostituito dal testo seguente: «Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza, salvo obiezione di almeno tre governatori.»; 2) l’articolo 3.1 è sostituito dal testo seguente: «Salvo quanto qui disposto, la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo è limitata ai propri membri, al presidente del Consiglio dell’Unione europea e a un membro della Commissione europea.»; 3) l’articolo 5.2 è sostituito dal testo seguente: «I verbali dei lavori del Consiglio direttivo sono approvati alla riunione successiva (o se necessario prima, con una procedura per iscritto) dai membri del Consiglio direttivo che avevano diritto di voto al momento della riunione a cui i verbali si riferiscono e sono firmati dal presidente oppure dal segretario del Consiglio direttivo al fine di certificarli.»; 4) l’articolo 13 ter.5 è sostituito dal testo seguente: «Il mandato del vicepresidente del Consiglio di vigilanza è di cinque anni e può essere prorogato in conformità alla procedura per la nomina di cui al paragrafo 3. Tuttavia, non può essere prorogato oltre la fine dell’incarico di membro del Comitato esecutivo.»; 5) l’articolo 13 quater è modificato come segue: a) il punto i) è soppresso; b) il punto ii) è sostituito dal testo seguente: «ii) Le decisioni si intendono adottate quando almeno il 55 per cento dei membri del Consiglio di vigilanza, che rappresentano almeno il 65 per cento della popolazione totale, ha espresso voto favorevole. Una minoranza di blocco deve comprendere un numero minimo di membri del Consiglio di vigilanza che rappresentano il 35 per cento della popolazione totale più uno, in difetto del quale la maggioranza qualificata si considera raggiunta.»; c) il punto iii) è soppresso; 6) l’articolo 13 septies è sostituito dal testo seguente: «Articolo 13 septies Riunioni del Consiglio di vigilanza Il Consiglio di vigilanza tiene di norma le proprie riunioni nei locali della BCE. I lavori delle riunioni del Consiglio di vigilanza sono comunicati periodicamente al Consiglio direttivo, a scopo informativo.» ; 7) l’articolo 13 decies è soppresso; 8) l’articolo 17.1 è sostituito dal testo seguente: «I regolamenti della BCE sono adottati dal Consiglio direttivo e sono sottoscritti dal presidente.»; 9) l’articolo 17.2 è sostituito dal testo seguente: «Gli indirizzi della BCE sono adottati dal Consiglio direttivo, e successivamente notificati, in una delle lingue ufficiali dell’Unione, e sono sottoscritti dal presidente. Essi indicano le motivazioni su cui si fondano. Ogni indirizzo della BCE che debba essere ufficialmente pubblicato è tradotto nelle lingue ufficiali dell’Unione.»; 10) l’articolo 17.6 è sostituito dal testo seguente: «Le istruzioni della BCE sono adottate dal Comitato esecutivo, e successivamente notificate, in una delle lingue ufficiali dell’Unione, e sono sottoscritte dal presidente o da altri due membri del Comitato esecutivo. Ogni istruzione della BCE che debba essere ufficialmente pubblicata è tradotta nelle lingue ufficiali dell’Unione.»; 11) l’articolo 17 bis.2. è sostituito dal testo seguente: «Gli indirizzi della BCE relativi ai compiti in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013 sono adottati dal Consiglio direttivo e successivamente notificati e sottoscritti dal presidente.»; 12) l’articolo 17 bis.3 è sostituito dal testo seguente: «Le istruzioni della BCE relative ai compiti in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), e degli articoli 7, paragrafi 1 e 4, 9, paragrafo 1, e 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1024/2013 sono adottate dal Consiglio direttivo e successivamente notificate e sottoscritte dal presidente. Esse indicano le motivazioni su cui si fondano.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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