Art. 2
Rinnovo dell’autorizzazione
In vigore dal 2 lug 2024
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione all’immissione in commercio dei seguenti prodotti è rinnovata per quanto riguarda:
a)
gli alimenti e gli ingredienti alimentari derivati da granturco geneticamente modificato MON-ØØ81Ø-6;
b)
i mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON-ØØ81Ø-6;
c)
i prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON-ØØ81Ø-6, per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2024:1828:oj#art-2