Art. 2

Rinnovo dell’autorizzazione

In vigore dal 2 lug 2024
Rinnovo dell’autorizzazione L’autorizzazione all’immissione in commercio dei seguenti prodotti è rinnovata per quanto riguarda: a) gli alimenti e gli ingredienti alimentari derivati da granturco geneticamente modificato MON-ØØ81Ø-6; b) i mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON-ØØ81Ø-6; c) i prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON-ØØ81Ø-6, per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
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