Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 2 lug 2024
Autorizzazione
I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a)
gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP-915635-4;
b)
i mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP-915635-4;
c)
i prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato DP-915635-4, per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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