Art. 2

Fattore per zero-basse emissioni per costruttore

In vigore dal 1 lug 2024
Fattore per zero-basse emissioni per costruttore Per il periodo di riferimento dell’anno 2021, il fattore per zero-basse emissioni per costruttore, di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1242, è indicato nella terza colonna della tabella che figura nell’allegato della presente decisione.
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