Art. 1
In vigore dal 27 giu 2024
La decisione (UE) 2023/2440 è così modificata:
(1)
gli sono sostituiti dai seguenti:
«
La quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei per il 2024 di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE ammonta a 27 563 529.
La quantità di quote che sarebbero state assegnate a titolo gratuito nel 2024 in base alle norme per l’assegnazione gratuita in vigore prima delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2023/958 ammonta a 23 429 000.»;
(2)
è inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
Tenuto conto degli operatori aerei che hanno cessato l’attività entro il 31 dicembre 2023, 1 988 951 quote sono trasferite al Fondo per l’innovazione istituito dall’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2024:1797:oj#art-1