Art. 3

In vigore dal 25 giu 2024
Fatta salva la loro conclusione in una data successiva e in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla loro entrata in vigore, l’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 – aprile 2028 e l’accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 – aprile 2028 si applicano a titolo provvisorio, a norma rispettivamente dell’, terzo comma, e dell’articolo 10, paragrafo 3, degli accordi, a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo al deposito dell’ultima notifica a tal fine (3). Con riserva della sua conclusione in una data successiva e in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore, il protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia è applicato a titolo provvisorio, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del protocollo aggiuntivo, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultima notifica a tal fine (4). Con riserva della sua conclusione in una data successiva e in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore, il protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda è applicato a titolo provvisorio, in conformità dell’, paragrafo 3, del protocollo aggiuntivo, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultima notifica a tal fine (5).
Storico versioni

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