Art. 4
In vigore dal 25 giu 2024
Cinque anni dopo l’entrata in vigore della convenzione per l’Unione, la Commissione presenta una relazione sul funzionamento delle norme nelle controversie in cui l’Unione ha agito in qualità di parte convenuta. Sulla base di tale relazione, il Consiglio, su proposta della Commissione, riesamina la riserva di cui all’ e adotta una decisione in merito alla modifica o al ritiro della riserva. Se non è possibile raggiungere un accordo in sede di Consiglio, la riserva di cui all’ rimane valida e soggetta a un riesame periodico ogni cinque anni. Il Consiglio adotta una decisione sul ritiro della riserva se tutti gli Stati membri concludono la convenzione o allorché l’articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell’energia cessi di produrre effetti per l’Unione.
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