Art. 1

In vigore dal 25 giu 2024
1.   È approvato il rifiuto da parte dell’Euratom, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sulla Carta dell’energia, dei vantaggi della parte III di tale accordo a qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia e che non abbia attività commerciali sostanziali nell’area della parte contraente, o dell’ex parte contraente, in cui è organizzata. 2.   È approvato il rifiuto da parte dell’Euratom, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del trattato sulla Carta dell’energia, dei vantaggi della parte III di tale accordo a qualsiasi investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia nelle circostanze ivi descritte.
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