Art. 1

In vigore dal 24 giu 2024
1.   L’allegato II dell’accordo è sostituito dal testo che figura nell’allegato I della presente decisione. 2.   Le procedure operative comuni di cui all’articolo 3, paragrafo 6, dell’accordo figurano nell’allegato II della presente decisione. Esse sostituiscono le procedure operative comuni che figurano nell’allegato della decisione n. 1/2020. 3.   Le norme tecniche di collegamento di cui all’articolo 3, paragrafo 7, dell’accordo figurano nell’allegato III della presente decisione. Esse sostituiscono le norme tecniche di collegamento che figurano nell’allegato della decisione n. 2/2020.
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