Art. 1

In vigore dal 24 giu 2024
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella settima riunione del comitato misto o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento interno del comitato misto, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:1873:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo