Art. 1
In vigore dal 24 giu 2024
L' della decisione (PESC) 2022/2319 è sostituito dal seguente:
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1. Sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, ad Haiti di armi di piccolo calibro e armi leggere, loro componenti e accessori e munizioni di cui all'allegato della decisione (PESC) 2021/38 del Consiglio (*1), nonché di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, quali definiti nel regolamento (UE) n. 258/2012 del Consiglio (*2), da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detti territori.
2. È vietato:
a)
fornire assistenza tecnica, formazione o altra assistenza, compresa la fornitura di personale mercenario armato, in relazione alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1, direttamente o indirettamente, ad Haiti;
b)
fornire i relativi finanziamenti o la relativa assistenza finanziaria, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica o altro tipo di assistenza, direttamente o indirettamente, ad Haiti.
3. Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti marittimi e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti ad Haiti, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente articolo.
4. Gli Stati membri riferiscono tempestivamente al comitato istituito dal punto 19 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (“UNSCR”) 2653 (2022) (“comitato delle sanzioni”) i casi di violazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri presentano inoltre al comitato delle sanzioni una relazione scritta su qualsiasi sequestro di prodotti in esito a un'ispezione effettuata a norma del paragrafo 3.
5. Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di adeguate misure di marcatura e conservazione dei registri al fine di rintracciare le armi, conformemente agli strumenti internazionali e regionali di cui sono parti, e al fine di valutare il modo migliore per assistere i paesi vicini — se del caso e su loro richiesta — nel prevenire e individuare il traffico illecito e la diversione in violazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
6. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano:
a)
alla fornitura, alla vendita, al trasferimento o all’esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, o alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altra assistenza o finanziamenti o assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), all'ONU o a una missione autorizzata dall'ONU o a un'unità di sicurezza che opera sotto il comando del governo di Haiti, destinati a essere utilizzati da tali entità o in coordinamento con esse e intesi unicamente a promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti;
b)
alla fornitura, alla vendita, al trasferimento o all’esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altra assistenza o finanziamenti o assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), ove preventivamente approvati dal comitato delle sanzioni per promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti.
Storico versioni
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