Art. 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
In vigore dal 24 giu 2024
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore del Kenya («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (European Peace Facility — EPF) («misura di assistenza»).
2. L’obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le capacità operative delle forze di difesa del Kenya per proteggere l’integrità territoriale e la sovranità del Kenya e la sua popolazione civile da minacce interne ed esterne, mettere in sicurezza le zone di frontiera e contrastare l’aumento delle operazioni di al-Shabaab lungo il confine con la Somalia.
3. Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i tipi di attrezzature seguenti non concepite per l’uso letale della forza:
a)
aeromobili senza equipaggio tattici;
b)
sistemi per contrastare gli aeromobili ostili senza equipaggio;
c)
sistemi per neutralizzare gli ordigni esplosivi improvvisati;
d)
sistemi di guerra elettronica;
e)
veicoli militari tattici transnazionali;
f)
una postazione medica mobile;
g)
attrezzature per unità navali marittime.
La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario.
4. La durata della misura di assistenza è di 42 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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