Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

In vigore dal 24 giu 2024
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore del Kenya («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (European Peace Facility — EPF) («misura di assistenza»). 2.   L’obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le capacità operative delle forze di difesa del Kenya per proteggere l’integrità territoriale e la sovranità del Kenya e la sua popolazione civile da minacce interne ed esterne, mettere in sicurezza le zone di frontiera e contrastare l’aumento delle operazioni di al-Shabaab lungo il confine con la Somalia. 3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i tipi di attrezzature seguenti non concepite per l’uso letale della forza: a) aeromobili senza equipaggio tattici; b) sistemi per contrastare gli aeromobili ostili senza equipaggio; c) sistemi per neutralizzare gli ordigni esplosivi improvvisati; d) sistemi di guerra elettronica; e) veicoli militari tattici transnazionali; f) una postazione medica mobile; g) attrezzature per unità navali marittime. La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario. 4.   La durata della misura di assistenza è di 42 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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