Art. 1
In vigore dal 24 giu 2024
La decisione 2014/145/PESC è così modificata:
1)
all', sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«31. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e a condizione che i fondi interessati siano stati congelati in seguito al coinvolgimento di una persona giuridica, un'entità o un organismo figuranti nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione in un trasferimento di tali fondi dalla Federazione russa all’Unione europea, in qualità di banca intermediaria, le autorità competenti di uno Stato membro possono, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo di taluni fondi congelati, dopo aver accertato che il trasferimento di tali fondi:
a)
avviene tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non inseriti nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione;
b)
è effettuato ricorrendo a conti presso istituti di credito non inseriti nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione; e
c)
non viola il paragrafo 2 della presente articolo.
Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014.
32. In deroga ai paragrafi 1 e 2, del presente articolo, e a condizione che il pagamento interessato sia stato congelato in conseguenza di un trasferimento dalla Federazione russa all'Unione avviato per mezzo di una persona giuridica, un'entità o un organismo figuranti nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione, o da parte degli stessi, le autorità competenti di uno Stato membro possono, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo di tale pagamento congelato, dopo aver accertato che tale pagamento:
a)
avviene tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non inseriti nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione;
b)
non viola il paragrafo 2 del presente articolo.
Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014.
I beneficiari del trasferimento di cui al primo comma del presente paragrafo possono essere unicamente i cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.
Può essere concessa un'autorizzazione per richiedente.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro una settimana dall'autorizzazione.»
;
2)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 4 bis
1. Tutti i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) finalizzati all'esecuzione delle misure di cui alla presente decisione, ovvero alla prevenzione della violazione o dell'elusione di tali misure, sono soggetti al segreto professionale e godono della protezione offerta dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tale protezione si applica alle proposte dell'alto rappresentante relative alla modifica della presente decisione e a qualsiasi documento preparatorio correlato.
2. Si presume che la divulgazione di qualsiasi documento o proposta di cui al paragrafo 1 pregiudichi la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.»
;
(3)
l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:1738:oj#art-1