Art. 3
In vigore dal 20 giu 2024
Il gruppo di lavoro ad hoc sull'attuazione pratica dell'accordo, che opera sotto l'autorità del comitato misto, da istituire a norma dell'articolo 7 bis dell'accordo, è composto, a livello dell'Unione, da un rappresentante della Commissione, da un rappresentante di ciascuno degli Stati membri confinanti con l'Ucraina (Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia) e da tre rappresentanti di altri Stati membri. Ogni sei mesi si applica un sistema di rotazione tra tali altri tre Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:1876:oj#art-3