Art. 2

In vigore dal 20 giu 2024
Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono essere approvati dai rappresentanti dell’Unione in sede di consiglio dei membri del COI («consiglio dei membri») senza un’ulteriore decisione del Consiglio, qualora risultino da modifiche relative alla revisione della norma commerciale relativa agli oli d’oliva e agli oli di sansa di oliva o da modifiche relative ai metodi di valutazione organolettica degli oli d’oliva vergini e il metodo di determinazione del contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare.
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