Art. 2
In vigore dal 20 giu 2024
Nelle aree elencate nell'allegato della presente decisione come zona infetta la Germania applica le misure speciali di controllo delle malattie applicabili alle zone soggette a restrizioni II di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e le misure di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento di esecuzione, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
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