Art. 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
In vigore dal 13 giu 2024
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore del Benin («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L'obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le capacità operative della marina beniniana, con l'obiettivo di rafforzare la sua capacità di pattugliare la zona economica esclusiva del Benin e di svolgere attività operative, per ridurre, in ultima analisi, l'incidenza della criminalità, proteggere le navi e le risorse marittime, e proteggere le popolazioni costiere e i loro mezzi di sussistenza.
3. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l'uso letale della forza e i servizi seguenti, compresa la formazione tecnica, ove necessario:
a)
sostegno per la definizione di un piano di resilienza per i mezzi marittimi;
b)
formazione nel settore dell'istruzione navale;
c)
assistenza per rimettere le capacità marittime in condizioni operative;
d)
attrezzature diagnostiche e di valutazione e kit di formazione;
e)
motori e sostegno connesso al fine di garantire che i motori fuoribordo designati già in possesso della marina beniniana siano mantenuti in condizioni operative accettabili;
f)
motovedette di pattugliamento; e
g)
dispositivi di protezione individuale.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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