Art. 1

In vigore dal 12 giu 2024
La Germania provvede affinché: a) sia istituita immediatamente in Germania una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo; b) la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione; c) le misure di controllo delle malattie da applicare nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza di cui alla lettera a) del presente articolo siano applicate fino alle date specificate nell'allegato della presente decisione.
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