Art. 7

Gruppi a fini comparativi

In vigore dal 12 giu 2024
Gruppi a fini comparativi I gruppi, a fini comparativi, di fornitori di servizi di navigazione aerea con un ambiente economico e operativo simile, per valutare gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, sono i seguenti: a) gruppo A: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Francia, Germania, Italia e Spagna; b) gruppo B: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Cipro, Irlanda, Malta e Portogallo; c) gruppo C: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Bulgaria, Croazia, Grecia, Ungheria, Slovacchia, Slovenia e Romania; d) gruppo D: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Cechia, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia; e) gruppo E: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera; f) gruppo F: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia.
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