Art. 7
Gruppi a fini comparativi
In vigore dal 12 giu 2024
Gruppi a fini comparativi
I gruppi, a fini comparativi, di fornitori di servizi di navigazione aerea con un ambiente economico e operativo simile, per valutare gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, sono i seguenti:
a)
gruppo A: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Francia, Germania, Italia e Spagna;
b)
gruppo B: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Cipro, Irlanda, Malta e Portogallo;
c)
gruppo C: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Bulgaria, Croazia, Grecia, Ungheria, Slovacchia, Slovenia e Romania;
d)
gruppo D: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Cechia, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia;
e)
gruppo E: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera;
f)
gruppo F: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia.
Storico versioni
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