Art. 2

Obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza

In vigore dal 12 giu 2024
Obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, di cui all'allegato I, sezione 1, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che devono essere raggiunti entro la fine del 2029 dai fornitori di servizi di navigazione aerea abilitati a prestare servizi, sono fissati ai seguenti livelli di efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («AESA»): a) almeno il livello C per gli obiettivi di gestione della sicurezza «cultura della sicurezza», «politica e obiettivi di sicurezza», «garanzia della sicurezza» e «promozione della sicurezza»; b) almeno il livello D per l'obiettivo di gestione della sicurezza «gestione dei rischi per la sicurezza».
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