Art. 1

In vigore dal 30 mag 2024
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di adesione del consiglio internazionale dello zucchero consiste nell’approvare le condizioni per l’adesione dello Stato del Kuwait all’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 («accordo»), garantendo che il numero di voti da assegnare allo Stato del Kuwait sia calcolato conformemente all’articolo 25, paragrafo 4, dell’accordo.
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