Art. 1
In vigore dal 27 mag 2024
La decisione 2013/255/PESC è così modificata:
1)
l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Articolo 34
La presente decisione si applica fino al 1o giugno 2025. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
2)
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:1510:oj#art-1