Art. 1

In vigore dal 27 mag 2024
La decisione 2013/255/PESC è così modificata: 1) l’articolo 28 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 28 bis 1.   I divieti di cui all’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 5, non si applicano fino al 1o giugno 2025 alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, ad altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi che sono necessari per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari e il supporto di altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta: a) dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate; b) da organizzazioni internazionali; c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati delle Nazioni Unite, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari; e) da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali; f) da agenzie specializzate degli Stati membri; oppure g) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste. 2.   Il divieto di cui all’articolo 28, paragrafo 5, non si applica ai fondi o alle risorse economiche rese disponibili alle persone fisiche o giuridiche e alle entità elencate negli allegati I e II da parte di organismi pubblici o di persone giuridiche o entità che beneficiano di finanziamenti pubblici per fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria, laddove tali fondi o risorse economiche siano destinati all’acquisto o al trasporto di prodotti petroliferi, o a finanziamenti o assistenza finanziaria associati, ai soli scopi di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria conformemente all’articolo 5, paragrafo 3. 3.   Nei casi non contemplati dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in deroga ai divieti di cui all’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 5, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o per supportare altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali. 4.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, tale autorizzazione si considera concessa. 5.   Il divieto di cui all’articolo 28, paragrafo 5 non si applica ai fondi o alle risorse economiche rese disponibili alle persone fisiche o giuridiche o alle entità elencate negli allegati I e II da parte delle missioni diplomatiche o consolari qualora la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia conforme all’articolo 5, paragrafo 4. 6.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 3 e 4 entro quattro settimane da tale autorizzazione.»; 2) all’articolo 34 è aggiunto il paragrafo seguente: «Le eccezioni di cui dall’articolo 28 bis, paragrafo 1, al paragrafo 4, per quanto riguarda l’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 5, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni 12 mesi o, a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione, su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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