Art. 7

In vigore dal 27 mag 2024
1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia, di materiale, tecnologie o software destinati principalmente a essere usati per il controllo o l’intercettazione, da parte o per conto delle autorità russe, di Internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni Internet di qualsiasi tipo, nonché la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica per l’installazione, il funzionamento o l’aggiornamento di tale materiale, tali tecnologie o tali software da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di materiale, tecnologie o software, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni Internet di qualsiasi tipo, nonché la relativa prestazione di assistenza finanziaria e tecnica di cui al paragrafo 1, se hanno fondati motivi per ritenere che il materiale, la tecnologia o il software siano destinati a fini di repressione interna da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o delle agenzie della Russia, o di qualsiasi persona fisica o giuridica o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro 4 settimane dal rilascio. 3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi di cui al detto paragrafo, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per: a) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; b) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione, per la fornitura di risorse correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell’Unione, tra la Russia e l’Unione e tra l’Ucraina e l’Unione e per i servizi dei centri di dati nell’Unione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro quattro settimane dall’autorizzazione. 4.   L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.
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