Art. 1
In vigore dal 27 mag 2024
La decisione di esecuzione (UE) 2019/785 è così modificata:
1)
all’, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i)
“densità spettrale di potenza irradiata totale” (total radiated power spectral density, TRPsd): la media dei valori della densità spettrale di potenza irradiata media (e.i.r.p.) misurata con una risoluzione di 15 gradi in una sfera intorno al dispositivo UWB (uso generico o su veicolo) o intorno allo scenario relativo al caso d’uso (come emissioni indirette per i dispositivi UWB di determinazione dei materiali);»;
2)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri designano e rendono disponibile, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, lo spettro radio per le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga purché queste ultime rispettino le condizioni fissate nell’allegato e siano utilizzate in ambienti chiusi o, se utilizzate all’aperto, non siano collegate a un’installazione fissa, a un’infrastruttura fissa o a un’antenna esterna fissa.
Le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga che rispetta le condizioni fissate nell’allegato sono autorizzate anche nei veicoli a motore e ferroviari o a essere collegate a un’installazione o a un’infrastruttura fissa o per uso con un’antenna esterna fissa se esplicitamente consentito nell’allegato.»;
3)
l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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