Art. 10

Registro pubblico del SEAE

In vigore dal 23 mag 2024
Registro pubblico del SEAE 1.   I documenti cui è concesso l'accesso a seguito di una domanda ai sensi del regolamento sono pubblicati nel registro pubblico del SEAE. L'accesso al registro avrà luogo in forma elettronica. 2.   I documenti che si qualificano come «sensibili» ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento sono iscritti nel registro solo con il consenso dell'originatore.
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