Art. 10
Registro pubblico del SEAE
In vigore dal 23 mag 2024
Registro pubblico del SEAE
1. I documenti cui è concesso l'accesso a seguito di una domanda ai sensi del regolamento sono pubblicati nel registro pubblico del SEAE. L'accesso al registro avrà luogo in forma elettronica.
2. I documenti che si qualificano come «sensibili» ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento sono iscritti nel registro solo con il consenso dell'originatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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