Art. 1
In vigore dal 21 mag 2024
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1)
all'articolo 1 bis, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. A decorrere dal 15 febbraio 2024 e fintantoché saranno mantenute le misure restrittive previste al paragrafo 4, i depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 che detengono attività e riserve di cui al paragrafo 4 del presente articolo per un valore complessivo superiore a 1 milione di EUR applicano alle disponibilità liquide accumulate esclusivamente in conseguenza di tali misure restrittive le norme seguenti:
a)
le disponibilità liquide sono contabilizzate separatamente;
b)
le entrate ricavate o generate dalle disponibilità liquide di cui alla lettera a) a decorrere dal 15 febbraio 2024 sono registrate separatamente nei conti finanziari dei depositari centrali di titoli;
c)
fatti salvi i paragrafi 9 e 10, l'utile netto ricavato dalle entrate di cui alla lettera b) del presente paragrafo, determinato in conformità del diritto nazionale, anche deducendo tutte le spese pertinenti connesse o derivanti dalla gestione dei beni bloccati e dalla gestione del rischio connessa ai beni bloccati, e previa deduzione dell'imposta sul reddito delle società prevista dal regime generale dello Stato membro interessato, non è trasferito mediante distribuzione sotto forma di dividendi o in qualsiasi altra forma a beneficio di azionisti o di terzi. Tale divieto non si applica agli utili netti che non costituiscono il contributo finanziario di cui al paragrafo 9.»
;
2)
all'articolo 1 bis sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«9. L'utile netto di cui al paragrafo 8, lettera c), è soggetto a un contributo finanziario dovuto all'Unione dai depositari centrali di titoli.
Il contributo finanziario è pari al 99,7 % dell'utile netto.
10.
a)
I depositari centrali di titoli possono trattenere a titolo provvisorio una quota non superiore al 10 % del contributo finanziario dovuto (“importi trattenuti a titolo provvisorio”), che rimane dovuta all'Unione.
b)
Se la quota di cui alla lettera a) non è sufficiente alla luce dei requisiti di gestione del rischio, il depositario centrale di titoli può presentare una richiesta di trattenere una percentuale aggiuntiva del contributo finanziario dovuto. Il trattenimento di una percentuale aggiuntiva può essere autorizzato solo se strettamente necessario per rispettare i requisiti di gestione del rischio alla luce delle ripercussioni della guerra in Ucraina sulle attività detenute dai depositari centrali di titoli.
c)
Gli importi trattenuti a titolo provvisorio da un depositario centrale di titoli a norma del presente paragrafo sono utilizzati esclusivamente per coprire le spese, i rischi e le perdite da esso sostenuti a causa della guerra in Ucraina in relazione alle attività detenute da tale depositario centrale di titoli e solo nella misura in cui tali spese, rischi e perdite non possono essere coperti dalle risorse interne del depositario centrale di titoli al momento in cui si verificano. Gli importi trattenuti a titolo provvisorio che sono stati utilizzati conformemente alla presente lettera cessano di essere dovuti all'Unione.
d)
Gli importi trattenuti a titolo provvisorio che non siano utilizzati entro cinque anni per il fine di cui alla lettera c) sono trasferiti all'Unione, a meno che non sia adottata una decisione in merito alla loro necessità, in tutto o in parte, per soddisfare i requisiti di gestione del rischio alla luce delle ripercussioni della guerra in Ucraina sulle attività detenute dai depositari centrali di titoli. Gli importi non più trattenuti sono trasferiti all'Unione.
e)
I depositari centrali di titoli trasferiscono all'Unione, al più tardi al momento della revoca delle misure restrittive a norma del presente articolo, tutti i rimanenti importi trattenuti a titolo provvisorio che non sono stati utilizzati, a meno che non sia adottata una decisione di trattenere più a lungo tali importi se questi sono ancora necessari, in tutto o in parte, per rispettare i pertinenti requisiti di gestione del rischio alla luce delle ripercussioni della guerra in Ucraina sulle attività detenute dai depositari centrali di titoli.
11. Gli importi del contributo finanziario versato all'Unione sono utilizzati per sostenere l'Ucraina tramite lo strumento europeo per la pace istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (*1) e i programmi dell'Unione finanziati dal bilancio dell'Unione, come segue:
a)
strumento europeo per la pace: 90 %;
b)
programmi dell'Unione finanziati dal bilancio dell'Unione: 10 %.
Tale assegnazione è riesaminata con cadenza annuale e per la prima volta entro il 1o gennaio 2025 e può essere modificata mediante decisione di esecuzione del Consiglio, adottata su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
L'Unione adotta le misure necessarie per stabilire l'assegnazione specifica tra i programmi dell'Unione della quota del contributo finanziario da utilizzare tramite i programmi dell'Unione finanziati dal bilancio dell'Unione.
(*1) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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