Art. 4
Attuazione
In vigore dal 21 mag 2024
Attuazione
1. L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
2. L’attuazione del sostegno e della fornitura di attrezzaturedi cui all’, paragrafo 3, è affidata a Défense Conseil International — DCI Group.
Storico versioni
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