Art. 1
In vigore dal 14 mag 2024
La decisione 2014/486/PESC è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«1. L’EUAM Ucraina, in quanto missione civile in ambito PSDC senza compiti esecutivi, mira a:
a)
garantire l’attuazione del piano strategico globale per la riforma dell’intero settore delle attività di contrasto in Ucraina e del relativo piano d’azione, nonché di altre riforme pertinenti in tutto il settore della sicurezza civile, tra l’altro al fine di combattere efficacemente la criminalità organizzata e transnazionale, anche a sostegno degli impegni assunti dall’Ucraina in materia di adesione;
b)
sostenere il regolare ripristino delle funzioni del governo ucraino e lo Stato di diritto nelle zone sottratte all’occupazione, anche al fine di gestire e allentare le tensioni sociali, incoraggiando lo sviluppo inclusivo;
c)
sostenere lo sviluppo di capacità e competenze efficaci per la gestione integrata delle frontiere dell’Ucraina, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di traffico;
d)
contribuire agli sforzi internazionali volti a garantire l’accertamento delle responsabilità per i crimini internazionali fornendo sostegno alle pertinenti indagini e azioni penali.
2. A tal fine, l’EUAM Ucraina:
a)
offre consulenza e tutoraggio alle competenti autorità ucraine a livello centrale, regionale e locale nella conduzione e attuazione di riforme del settore della sicurezza civile, con particolare attenzione all’attuazione del piano strategico globale, anche per quanto riguarda le riforme connesse all’adesione all’Unione;
b)
a sostegno del processo di riforma, contribuisce allo sviluppo della capacità e competenze strategiche e operative delle autorità di contrasto ucraine, della procura generale, del servizio di sicurezza dell’Ucraina e delle altre autorità ucraine competenti;
c)
sostiene il ripristino della presenza dello Stato a livello centrale, regionale e locale e delle funzioni del settore della sicurezza civile nei territori sottratti all’occupazione e nei territori adiacenti;
d)
fornisce consulenza strategica, tutoraggio e formazione per la riforma della gestione integrata delle frontiere dell’Ucraina, anche per quanto riguarda gli aspetti marittimi, contribuendo a contrastare tutte le forme di traffico nonché la corruzione connessa alla gestione delle frontiere, la criminalità organizzata e transnazionale;
e)
sostiene le autorità ucraine per agevolare le indagini sui crimini internazionali e il perseguimento degli stessi conformemente all’articolo 2 bis.
»;
2)
all’articolo 2 bis, paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;
3)
l’articolo 2 ter è soppresso;
4)
all’articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il paragrafo seguente:
«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUAM Ucraina per il periodo dal 1o giugno 2024 al 31 maggio 2027 è pari a 122 900 000 EUR.
»;
5)
l’articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Una valutazione strategica dell’EUAM Ucraina è effettuata entro il 31 dicembre 2025.
»;
6)
all’articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essa si applica fino al 31 maggio 2027.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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