Art. 1

In vigore dal 14 mag 2024
La decisione 2014/486/PESC è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: «1.   L’EUAM Ucraina, in quanto missione civile in ambito PSDC senza compiti esecutivi, mira a: a) garantire l’attuazione del piano strategico globale per la riforma dell’intero settore delle attività di contrasto in Ucraina e del relativo piano d’azione, nonché di altre riforme pertinenti in tutto il settore della sicurezza civile, tra l’altro al fine di combattere efficacemente la criminalità organizzata e transnazionale, anche a sostegno degli impegni assunti dall’Ucraina in materia di adesione; b) sostenere il regolare ripristino delle funzioni del governo ucraino e lo Stato di diritto nelle zone sottratte all’occupazione, anche al fine di gestire e allentare le tensioni sociali, incoraggiando lo sviluppo inclusivo; c) sostenere lo sviluppo di capacità e competenze efficaci per la gestione integrata delle frontiere dell’Ucraina, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di traffico; d) contribuire agli sforzi internazionali volti a garantire l’accertamento delle responsabilità per i crimini internazionali fornendo sostegno alle pertinenti indagini e azioni penali. 2.   A tal fine, l’EUAM Ucraina: a) offre consulenza e tutoraggio alle competenti autorità ucraine a livello centrale, regionale e locale nella conduzione e attuazione di riforme del settore della sicurezza civile, con particolare attenzione all’attuazione del piano strategico globale, anche per quanto riguarda le riforme connesse all’adesione all’Unione; b) a sostegno del processo di riforma, contribuisce allo sviluppo della capacità e competenze strategiche e operative delle autorità di contrasto ucraine, della procura generale, del servizio di sicurezza dell’Ucraina e delle altre autorità ucraine competenti; c) sostiene il ripristino della presenza dello Stato a livello centrale, regionale e locale e delle funzioni del settore della sicurezza civile nei territori sottratti all’occupazione e nei territori adiacenti; d) fornisce consulenza strategica, tutoraggio e formazione per la riforma della gestione integrata delle frontiere dell’Ucraina, anche per quanto riguarda gli aspetti marittimi, contribuendo a contrastare tutte le forme di traffico nonché la corruzione connessa alla gestione delle frontiere, la criminalità organizzata e transnazionale; e) sostiene le autorità ucraine per agevolare le indagini sui crimini internazionali e il perseguimento degli stessi conformemente all’articolo 2 bis. »; 2) all’articolo 2 bis, paragrafo 2, la lettera c) è soppressa; 3) l’articolo 2 ter è soppresso; 4) all’articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il paragrafo seguente: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUAM Ucraina per il periodo dal 1o giugno 2024 al 31 maggio 2027 è pari a 122 900 000 EUR. »; 5) l’articolo 18 è sostituito dal seguente: «Una valutazione strategica dell’EUAM Ucraina è effettuata entro il 31 dicembre 2025. »; 6) all’articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 31 maggio 2027.».
Storico versioni

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