Art. 2
In vigore dal 13 mag 2024
1. La Commissione presenta se del caso al Consiglio, almeno una volta all’anno, informazioni sull’attuazione della decisione modificativa, ivi comprese:
a)
informazioni in forma aggregata sul numero di autorizzazioni concesse a norma degli articoli 9, 10 e 11 della decisione n. 1/2023 quale modificata dalla decisione modificativa, in relazione all’importazione delle merci elencate nell’allegato della decisione modificativa;
b)
informazioni sui quantitativi utilizzati durante il periodo contingentale annuale delle merci elencate nell’allegato della decisione modificativa.
2. Contestualmente alla presentazione di informazioni a norma del paragrafo 1, la Commissione presenta al Consiglio una valutazione del rispetto globale delle condizioni per l’importazione in Irlanda del Nord delle merci elencate nell’allegato della decisione modificativa, anche in vista della gestione dei potenziali rischi per l’integrità del mercato interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:1954:oj#art-2